a. Per ordine dell'autorità
b. Su richiesta dell'assegnatario
Sospensione
per ordine dell'autorità
La RA sospende l'assegnazione di un nome
a dominio su ordine dell'autorità giudiziaria notificatole nelle
forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio
arbitrale, con cui ne venga inibito all'assegnatario l'uso.
Il nome a dominio così sospeso viene
ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di
provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria o di decisione
arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la
legittimità dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che
il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato
alla sospensione è stato emesso, si è estinto.
Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo
comma del presente articolo viene revocato dalla RA solo a fronte di
sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l'atto
sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso.
Sospensione su
richiesta dell'assegnatario
La RA sospende un nome a dominio su richiesta
dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso. In
questa ipotesi, la RA è tenuta a ripristinare il nome a dominio
a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda.