Procedure Tecniche di RegistrazioneVersione 3.4.1(Versione Testo 3.6)Questo documento descrive le procedure per l'assegnazione, la modifica, la sospensione e la revoca di un nome a dominio da parte della Registration Authority Italiana (RA). In questo documento, ovunque si parli di comunicazione scritta, si può intendere anche fax, ma non posta elettronica. 1.Terminologia ed Elementi per la Registrazione 1.1 Provider/MaintainerIl provider/maintainer è colui che ha stipulato un contratto con la RA per la registrazione per conto proprio o per conto di terzi di nomi a dominio nel ccTLD "it". 1.2 Lettera di Assunzione di Responsabilità La lettera di assunzione di responsabilità (lettera di AR) è la lettera con la quale il richiedente del nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del dominio stesso. Nella lettera di AR, oltre a quanto previsto all'articolo 13.1 delle Regole di Naming, ed all'identificativo del Maintainer, devono essere dichiarati, secondo lo schema predisposto dalla RA:
La lettera di AR, firmata dal richiedente, va inviata, direttamente o tramite il proprio provider/maintainer, alla RA al seguente indirizzo:
Registration Authority Italiana Network Information Center c/o Istituto IIT del CNR Via Giuseppe Moruzzi, 1 I-56124 Pisa (PI) Tel: +39 050 3139811 Fax: +39 050 542420 La lettera di AR può essere inviata, dal richiedente o tramite il proprio provider/maintainer, anche via fax. 1.3 Modulo di registrazione per nomi a dominio Il modulo di registrazione per nomi a dominio contiene le informazioni che andranno memorizzate nel Registro dei Nomi Assegnati (RNA) ad accesso pubblico. Il modulo deve essere redatto dal provider/maintainer secondo il modello predisposto dalla RA e deve essere da questi inviato per posta elettronica alla RA al seguente indirizzo:
domain@nic.it o in sintassi X.400
S=domain; P=nic; A=GARR; C=it; Il provider/maintainer è il garante della correttezza delle informazioni fornite nel modulo per conto del richiedente. E' compito del provider/maintainer ottenere, tramite il database server del Ripe (indirizzo: auto-dbm@ripe.net), gli identificativi (NIC-HDL) di tutte le persone i cui nominativi entrano nel modulo di registrazione. Si considerano validi anche i NIC-HDL ottenuti presso: Arin, Internic, Apnic 1.4 Attivazione dei nameserver Internet o del DSA Nel caso di registrazione di un nome a dominio in formato IPS, o in formato ISO/IEC 10021 con relativa regola di traduzione in formato IPS, il richiedente o il suo provider/maintainer deve attivare almeno due nameserver autoritativi, uno primario e uno secondario, per il nuovo nome a domini. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
I documenti di riferimento per i controlli di cui sopra sono RFC974, RFC1034 e RFC1912. Nel caso di registrazione di un nome a dominio in formato ITU X.500, il richiedente o il suo provider/maintainer deve attivare almeno un Directory System Agent (DSA) per il nuovo nome a domini. 2. Assegnazione di un nuovo nome a dominio 2.1.Procedura di registrazioneLa procedura di registrazione prevede le seguenti fasi:
Tutti i moduli, le lettere di AR e le richieste inviate alla RA devono essere formulate in lingua italiana. La procedura di registrazione si considera attivata dal momento in cui la RA riceve la lettera di AR, anche via fax, debitamente compilata e firmata. L'ordine di precedenza con cui vengono evase le richieste di registrazione si basa sull'ordine temporale di arrivo delle lettere di AR. Ferma restando la priorità stabilita dall'arrivo della lettera di AR, la RA conserverà e riterrà valido un modulo ricevuto fino ad un massimo di 10 giorni prima della corrispondente lettera di AR, ma non lo processerà fino a che la corrispondente lettera di AR non venga accettata. Entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione della procedura di registrazione, il provider/maintainer deve completare presso la RA la documentazione relativa alla registrazione. In caso contrario, la procedura di registrazione fallisce, la richiesta viene annullata (ed il provider/maintainer che ha sottomesso la richiesta di registrazione del nome a domini viene informato del fallimento della procedura di registrazione). 2.2 Verifiche formali e tecniche sulla registrazione Una volta in possesso della lettera di AR e del Modulo di Registrazione, la RA inizia le verifiche formali e tecniche indicate di seguito. Se vi sono problemi sintattici, semantici e tecnici la RA li comunica al provider/maintainer entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio delle predette verifiche dando al provider/maintainer il termine di 10 giorni lavorativi per la soluzione dei problemi stessi. Qualora i problemi non vengano risolti entro i termini sopra citati la richiesta di registrazione è annullata, ed al provider/maintainer viene comunicato il fallimento della procedura di registrazione. 2.2.1 Verifiche sul nome richiesto Il nome a dominio richiesto è comparato con tutti gli altri nomi a dominio presenti nel RNA e con i nomi di domini la cui procedura di registrazione è attiva. Se si verifica una delle seguenti condizioni:
2.2.2 Verifiche di congruenza della documentazione La RA controlla che la lettera di AR ed il Modulo di Registrazione siano tra loro congruenti, ossia che:
2.2.3 Verifiche sul modulo di registrazione La correttezza sintattica del modulo viene verificata dalla RA (eventualmente anche tramite una procedura automatica), che comunica via e-mail al mittente se il modulo è corretto, oppure se sono stati commessi errori di compilazione. Il provider/maintainer deve accertarsi di ricevere tale comunicazione. In caso di errori, dovrà correggerli e procedere ad un nuovo invio del modulo fino ad ottenere comunicazione del successo dell'operazione. Una volta superato il controllo sintattico, la RA controlla che per ciascuna persona referenziata sul modulo di registrazione esista una entry "person" per la sua identificazione. Tale entry deve essere presente in una delle seguenti forme:
2.2.4. Verifiche sulla corretta configurazione dei nameserver La corretta configurazione dei nameserver, secondo le specifiche 1.4 viene verificata dalla RA (eventualmente anche tramite una procedura automatica), che comunica al mittente la correttezza della configurazione oppure gli eventuali errori commessi nella configurazione dei nameserver autoritativi per il nome a dominio richiesto. Il provider/maintainer deve accertarsi di ricevere tale comunicazione. In caso di errori, dovrà correggerli e procedere ad un nuovo invio del modulo fino ad ottenere comunicazione del successo dell'operazione. 2.3 Conclusione con successo della procedura di registrazione Se tutte le verifiche formali e tecniche vengono superate, la RA provvede a che:
postmita@nic.it / S=postmita; P=nic; A=GARR; C=it;contenente tutti i postmaster dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it". A questo punto la RA provvede all'inserimento del nuovo nome a dominio nel RNA e invia al provider/maintainer una conferma della avvenuta registrazione. La richiesta di assegnazione in uso di un nome a dominio viene respinta, nei seguenti casi:
3. Revoca di un nome a dominio assegnato Sono qui riportate le procedure per la revoca di un nome a dominio precedentemente registrato. La procedura di revoca di un nome a dominio viene effettuata in uno dei seguenti casi:
3.1 Rinuncia o cambio di un nome a dominio da parte dell'assegnatario L'assegnatario di un nome a dominio può rinunciarvi inviando alla RA richiesta scritta in tal senso. La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a provare la legittimazione di chi sottoscrive la richiesta. Al termine dell'eventuale periodo di mantenimento del nome a dominio ai sensi dell'art. 11.1 delle regole di naming, o immediatamente nel caso di mancanza di tale richiesta, la RA rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA, comunicando al suo provider/maintainer l'avvenuta cancellazione della registrazione. 3.2 Revoca di un nome a dominio non più mantenuto dal provider/maintainer Nel caso in cui il provider/maintainer non voglia più mantenere un nome a dominio deve provvedere a informare la RA con una comunicazione scritta. La RA sostituisce nella registrazione del nome a dominio contenuta nel RNA il valore contenuto del campo "mnt-by:" con NO-PROVIDER-MNT ed invia all'assegnatario una raccomandata a.r. in cui comunica il passaggio del nome a dominio nello stato di NO-PROVIDER-MNT. Trascorsi 3 mesi senza che la RA abbia ricevuto da parte del soggetto assegnatario ulteriori comunicazioni in merito a tale registrazione, essa rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA, comunicando al provider/maintainer l'avvenuta cancellazione della registrazione Nel caso di revoca d'ufficio o a seguito di sentenza o decisione arbitrale della assegnazione di un nome a dominio, la RA rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA. Inoltre la RA comunica all'assegnatario del nome rimosso ed al suo provider/maintainer l'avvenuta rimozione d'ufficio del nome a dominio, specificando le motivazioni della revoca ed allegando tutta la documentazione relativa. 4. Sospensione di un nome a dominio assegnato Sono qui riportate le procedure per la sospensione di un nome a dominio. La procedura di sospensione di un nome a dominio viene effettuata in uno dei seguenti casi:
In entrambi i casi la RA rimuove dai nameserver
o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio e cancella tutte
le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei
relativi servizi. Inoltre la RA aggiunge alla registrazione presente
nel RNA il campo "SOSPESO/SUSPENDED "
4.1 Riattivazione
di un nome a dominio sospeso Per riattivare il nome a dominio sospeso
la RA provvede al reinserimento nei nameserver o DSA delle deleghe autoritative
per il nome a dominio, ed al reinserimento di tutte le altre registrazioni
tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi. La RA
deve anche effettuare le verifiche tecniche di corretta configurazione
dei nameserver o del DSA, come previste nel caso di attivazione di un
nuovo nome a dominio. Inoltre la RA rimuove dalla registrazione presente
nel RNA il campo "SOSPESO/SUSPENDED".
Al termine della procedura la RA comunica
all'assegnatario del nome a dominio ed al suo provider/maintainer la
riattivazione del nome a dominio.
5. Modifica della
registrazione di un nome a dominio Sono qui riportate le procedure per la modifica
della registrazione di un nome a dominio esistente. Per modifica si
intende la variazione di alcune informazioni contenute nella registrazione,
pur rimanendo invariati i valori del nome a dominio nelle sintassi IPS,
ISO/IEC 10021 o ITU X.500 e del soggetto che ha in uso il nome a dominio.
In caso di modifica del nome a dominio o
del soggetto assegnatario, si dovrà invece provvedere alla cancellazione
del nome a dominio precedente ed alla registrazione del nuovo nome a
dominio, seguendo la procedura descritta negli articoli 3 e 2.
5.1 Modifica semplice
della registrazione Nei casi in cui la modifica non comporti
un mutamento di provider/maintainer, si applicano le procedure descritte
negli articoli 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.3 e 2.4. Una nuova lettera di AR è necessaria
solo nel caso in cui si intenda variare l'admin-c del dominio.
5.2 Cambio di provider/maintainer
L'assegnatario del nome a dominio invia
per iscritto alla RA la dichiarazione di cambio del proprio provider/maintainer.
Tale dichiarazione deve essere firmata da colui che è indicato
come admin-c nel modulo di registrazione o da una persona aventi i poteri
di legale rappresentante del soggetto che ha in uso il nome a dominio
e deve contenere l'indicazione del provider/maintainer precedente e
futuro.
La RA modifica nel modulo del nome a dominio
interessato (contenuto nel RNA) il valore del campo "mnt-by:" ad esso
associato, inserendo il valore CHANGING-MNT, che identifica i
nomi a dominio per i quali è in corso la procedura di cambio
di provider/maintainer.
La RA invia quindi via posta elettronica
ad entrambi i provider/maintainer coinvolti nell'operazione l'avviso
di inizio della procedura di cambio provider/maintainer. La RA invita
anche il nuovo provider/maintainer ad inviare tramite posta elettronica
il modulo nuovo di registrazione per il nome a dominio interessato,
aggiornandone i dati contenuti.
A questo punto si applicano le procedure
di verifica descritte negli articoli 2.2.2,
2.2.3 e 2.2.4. In aggiunta, la RA verifica che il provider/maintainer
precedente abbia rimosso le precedenti deleghe. In assenza di tale
rimozione DA PARTE DEL PRECEDENTE provider/maintainer A QUESTI viene
inibita la registrazione di ulteriori nomi a dominio.
Se tutte le verifiche vengono superate,
la RA provvede affinchè le deleghe autoritative per il nome a
dominio modificato siano correttamente inserite nei nameserver o DSA
e modificate tutte le tabelle operative necessarie al corretto utilizzo
dello stesso e le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento
dei servizi relativi al nome a dominio.
La RA invia una comunicazione per posta
elettronica ad entrambi i provider/maintainer interessati dell'avvenuto
cambio di delega. La RA provvede inoltre a chiedere al precedente provider/maintainer
la rimozione delle deleghe dai precedenti nameserver autoritativi. E'
compito di questi provvedere a rimuovere le deleghe dai nameserver autoritativi
del dominio, gestite direttamente o indirettamente e a darne conferma
alla RA. In assenza di tale rimozione al provider/maintainer viene inibita
la registrazione di ulteriori nomi a dominio.
Se eventuali problemi tecnici non
vengono risolti dal nuovo provider/mantainer dell'assegnatario del nome
a dominio entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione degli stessi
da parte della RA, la richiesta di modifica è annullata e il
richiedente riceve comunicazione del fallimento della procedura di cambio
provider. Il dominio viene quindi riassegnato al precedente provider/maintainer.
6. Cambio dell'assegnatario
del nome a dominio
6.1. Trasferimento
su accordo delle parti Nelle ipotesi di trasferimento di nome a
dominio per accordo fra le parti, il cessionario è tenuto a far
pervenire contestualmente alla RA una dichiarazione scritta congiunta
da parte del cedente e del cessionario relativa al traferimento del
nome a dominio ed una nuova lettera di AR.
Quando la RA riceve dal maintainer del cessionario
il modulo tecnico la RA procede all'assegnazione del dominio come previsto
dall'art. 9 delle regole di
naming.
In caso di irregolarità nella lettera
di AR o nel modulo la RA avverte il provider/maintainer del cessionario
e sospende l'assegnazione sino all'avvenuta regolarizzazione.
L'operazione di trasferimento dovrà
comunque concludersi entro 10gg dall'attivazione della procedura di
trasferimento o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarit`
nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer
del cessionario. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra
indicati, il trasferimento viene annullato ed il dominio viene assegnato
di nuovo al cedente.
6.2 Trasferimento
del nome a dominio a seguito di procedura di riassegnazione.
Il nuovo assegnatario di un nome a dominio
a seguito dell'espletamento della procedura di riassegnazione è tenuto
a far pervenire alla RA una lettera di AR per il nome a dominio assegnatogli
ed il relativo modulo tecnico da parte del proprio maintainer. La RA,
dopo aver ricevuto la lettera di AR ed il modulo tecnico, procede all'assegnazione
del dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle regole di
naming.
L'operazione di trasferimento dovrà
comunque concludersi entro 30gg dalla comunicazione dell'ente conduttore
alla RA relativa alla rassegnazione del nome a dominio. Se l'operazione
non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene
annullato ed il nome a dominio può essere nuovamente assegnato
dalla RA a chiunque ne faccia richiesta.
6.3 Successioni
"mortis causa" a titolo universale o particolare.
Nel caso di successione "mortis causa"
a titolo universale, l'avente causa è tenuto a far pervenire alla RA
i propri dati identificativi, certificato di morte del precedente assegnatario
e dichiarazione che l'avente causa è suo erede universale.
Nel caso di successione "mortis causa"
a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a far pervenire alla
RA i propri dati identificativi, certificato di morte del precedente
assegnatario e copia della disposizione testamentaria mediante il quale
è succeduto al defunto nella titolarità del nome a dominio.
Il successore mortis causa è
inoltre tenuto a far pervenire alla RA una nuova lettera di assunzione
di responsabilità e da parte del proprio maintainer nuovo modulo
di registrazione contenente i propri dati. Ricevuta la documentazione
di cui sopra, la RA procede alla modifica dell'intestazione del nome
a dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle regole di naming.
L'operazione di trasferimento dovrà
comunque concludersi entro 10gg dall'attivazione della procedura stessa
o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità nella lettera
di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del successore.
Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento
viene annullato ed il dominio viene revocato.
6.4 Trasferimento
d'azienda o di ramo d'azienda Nel caso di trasferimento d'azienda o di
ramo d'azienda, la Ra procede alla modifica dell'intestatario del nome
dominio allorchè riceve dichiarazione congiunta del cedente e del cessionario
dell'avvenuto trasferimento, con l'indicazione dei dati identificativi
del cessionario e, se trattasi di società o imprenditori di cui all'art.
2195 c.c., degli estremi dell'atto e della sua registrazione.
Il cessionario à inoltre tenuto a
far pervenire alla RA una nuova lettera di assunzione di responsabilità
e da parte del proprio maintainer nuovo modulo di registrazione contenente
i propri dati. Ricevuta la documentazione di cui sopra, la RA procede
alla modifica dell'intestazione del nome a dominio secondo quanto previsto
dall'articolo 9 delle regole di naming.
L'operazione di trasferimento dovrà
comunque concludersi entro 10gg dall'attivazione della procedura di
trasferimento o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità
nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer
del cessionario. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra
indicati, il trasferimento viene annullato ed il dominio viene assegnato
di nuovo al cedente.
6.5 Trasformazione,
incorporazione o fusione societaria Nel caso di trasformazione, incorporazione
o fusione societaria la RA deve ricevere dalla società richiedente
idonea dichiarazione del rappresentante legale ed una nuova lettera
di AR.
Il richiedente è inoltre tenuto a
far pervenire alla RA da parte del proprio maintainer nuovo modulo di
registrazione contenente i propri dati.
Ricevuta la documentazione di cui sopra,
la RA procede alla modifica dell'intestazione del nome a dominio secondo
quanto previsto dall'articolo 9 delle regole di naming.
L'operazione di cambio dell'assegnatario
dovrà comunque concludersi entro 10gg lavorativi dall'attivazione
della procedura o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità
nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer
del nuovo assegnatario. Se l'operazione non viene completata nei tempi
sopra indicati, il dominio viene ripristinato nello stato precedente.
7. Documentazione
verificabile In qualsiasi momento la RA può chiedere
che le siano forniti i seguenti documenti:
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