Regole di Naming
SEZIONE IRegolamento di Assegnazione1. Scopo Il presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione dei Nomi a Dominio all'interno del ccTLD "it" (Italia), per quel che riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System Interconnection (OSI). Il presente Regolamento e le procedure in base alle quali opera la Registration Authority Italiana (RA) sono definite dalla Naming Authority Italiana (NA).
Nota Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti in questo Regolamento, nelle Procedure Tecniche di Registrazione e nei documenti a cui si fa riferimento sono descritti in un apposito "Tutorial" disponibile presso la NA. Il Tutorial non fa parte in alcun modo della normativa, non può venire utilizzato come testo probante ed è messo a disposizione a puro scopo didattico informativo. 2. Compiti della Registration Authority Italiana La RA gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it", detto anche "Registro dei Nomi Assegnati" (RNA). Le modalità operative generali della RA derivano dalle specifiche ISO 9834-1, RFC1591 e ICANN ICP-1 e successivi aggiornamenti. Alla RA è affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento ed alle Procedure Tecniche di Registrazione. La RA provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti oggetti relativi ai nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" (ISO 3166), compresa la parte geografica:
I nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti, seguendo l'ordine
cronologico delle richieste, come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione.
I nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc) presenti sulla rete. I nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell'Unione Europea. Le associazioni che non siano dotate di partita IVA o codice fiscale (o equivalente) e le persone fisiche non dotate di partita IVA (o equivalente) possono registrare un solo nome a dominio. 5. Struttura dell'albero dei nomi a dominio Italiani I nomi
a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD "it" oppure sotto
la struttura geografica predefinita.
La struttura geografica predefinita è costruita con i nomi e le sigle delle
province e delle regioni italiane, nonchè, al di sotto delle province,
con i nomi dei comuni italiani.
I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica predefinita sono un
contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad
un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili. La struttura geografica completa dell'albero dei nomi a dominio italiano è riportata nel documento "Nomi a Dominio Riservati" disponibile presso la NA. 6. Obbligatorietà della registrazione Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD "it", oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, è obbligatoria la registrazione presso la RA.
Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od assegnabili
solo a soggetti predeterminati. Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno o due soli caratteri:
L'elenco
dei nomi a dominio riservati, riportato nel documento "Nomi
a Dominio Riservati", è parte integrante delle presenti regole
di naming ed è disponibile presso la NA. 8. Nomi a dominio pregressi, prenotazioni Un
nome a dominio non è prenotabile. Un nome a dominio assegnato in uso all'interno dello spazio dei nomi sotto il ccTLD "it" non può considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell'albero dei nomi stesso. 9. Assegnazione di un nome a dominio La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando avviene il suo caricamento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato solo dopo che è pervenuta alla RA la documentazione richiesta ed è stata verificata la effettiva funzionalità, cioè:
10. Trasferimento e modifica di un nome a dominio assegnato Un nome a dominio può essere trasferito per accordo delle parti, per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di riassegnazione condotta ai sensi dell'art. 16. È comunque vietato l'accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio. Un nome a dominio sospeso oppure contestato ai sensi dell'art. 14 non può essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a dominio può nuovamente essere trasferito dall'assegnatario a chiunque. Salvi i casi di successione a titolo universale o particolare, una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il cambiamento di posizione all'interno dell'albero dei nomi a dominio italiano, è considerata a tutti gli effetti come una cancellazione del nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una nuova richiesta di un nome a dominio.
11. Revoca dell'assegnazione di un nome a dominio La RA può revocare l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:
Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte dell'assegnatario, se da questi richiesta la RA è tenuta ad assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi. La RA revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome a dominio nei seguenti casi:
11.3 Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale La RA revoca l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Un nome a dominio sospeso non può venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato. Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente è immediatamente reso disponibile per l'assegnazione ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza. 12. Sospensione dell'assegnazione di un nome a dominio La RA può sospendere l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:
12.1 Sospensione per ordine dell'autorità La RA sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorità giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all'assegnatario l'uso. Il nome a dominio così sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto. Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dalla RA solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. 12.2 Sospensione a richiesta dell'assegnatario La RA sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso. In questa ipotesi, la RA è tenuta a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda. 13. Documentazione per l'assegnazione di un nome a dominio La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalità ed operatività inviato dal provider/maintainer del nome a dominio alla RA ed una lettera di assunzione di responsabilità predisposta da chi richiede l'uso del nome a dominio. La RA accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni. 13.1 Lettera di Assunzione di Responsabilità L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente è tenuto ad inviare alla RA una lettera di Assunzione di Responsabilità (lettera di AR) secondo schema predisposto dalla RA. Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dalla NA e dei principi espressi nel documento "Netiquette" (disponibile presso la NA) e di impegnarsi a rispettarli. Nella lettera di AR, il dichiarante può impegnarsi a devolvere le controversie relative al nome a dominio richiesto al comitato arbitrale costituito presso la NA 13.2 Verifiche della Documentazione La RA può, a sua discrezione, chiedere che le siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR. I suddetti documenti devono essere fatti pervenire alla RA entro 30 giorni dalla richiesta. 13.3 Mancata presentazione di documentazione. Nei casi in cui:
è facoltà della RA revocare l'assegnazione del nome a dominio. 13.4 Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni. La RA è tenuta a rendere pubblici e mantenere in linea sui propri server i modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilità, nonchè le istruzioni per la registrazione dei nomi a dominio e di quanto altro necessario.
SEZIONE 2Risoluzione delle Dispute14. Procedura di Contestazione Chiunque può contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati in uso e contenuti nel RNA. 14.1 Introduzione della contestazione
Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata alla RA
da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso
ad un soggetto altrui. La lettera di contestazione deve contenere le generalità del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso. 14.2 Procedure della Registration Authority in caso di Contestazione In presenza di una contestazione, la RA aggiunge la annotazione "valore contestato/challenged value" al valore contenuto nel RNA, e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta. Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, la RA comunica via posta elettronica all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale di cui all'articolo 15 o alla procedura di riassegnazione del nome a dominio di cui all'art. 16. La comunicazione all'assegnatario dell'oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA. La RA è tenuta a fornire tutti i dati e la documentazione relativa all'oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese. La RA non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, può essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui all'articolo 15, oppure da parte del contestante attivando una procedura di riassegnazione di cui all'art. 16. La RA non è tenuta a nessun'altra azione sino a che la contestazione viene risolta. In pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta è tenuta a confermare alla RA almeno ogni sei mesi la propria volontà di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto contestato. In mancanza, la RA riterrà risolta la contestazione, salvo che abbia ricevuto comunicazione dell'esistenza di un giudizio, di un arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa a tale dominio. La RA considera una contestazione come risolta nel momento in cui
Una contestazione risolta non può essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non sia stata risolta ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 di questo articolo. 14.5 Effetti della risoluzione della contestazione. Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, la RA:
14.6 Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso Nei casi previsto al punto "b" dal precedente articolo 14.5, la rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne comporta la automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione. Risolta la contestazione, la RA non rende disponibile il nome a dominio contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. La RA deve inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la normale procedura per l'assegnazione del nome a dominio. Se la procedura per l'assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui la contestazione è stata risolta, il nome a dominio può essere nuovamente assegnato dalla RA a chiunque ne faccia richiesta. 15.1. Clausola arbitrale.Chi richiede in uso un nome a dominio presso la RA può impegnarsi, con la lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a dominio ai sensi delle presenti regole di naming, riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale. 15.2 Costituzione del comitato di arbitrazione. È costituito presso la NA un comitato di arbitrazione. Il comitato è composto dai membri della NA che ne abbiano fatto richiesta al Presidente della NA, con esclusione del Presidente stesso, del Vicepresidente e del Direttore del Comitato Esecutivo (CE) in carica. L'elenco degli arbitri nominati dal CE facenti parte del comitato di arbitrazione è disponibile presso la segreteria della NA. 15.3 Composizione del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri membri del comitato di arbitrazione di cui due scelti uno da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte come sopra nominati. La parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale è tenuta a procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte, all'arbitro che intende nominare ed al Presidente della NA, nella quale è indicato il nome dell'arbitro prescelto fra quelli componenti il comitato di arbitrazione, l'oggetto della domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonchè l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri del comitato di arbitrazione. La parte alla quale è rivolto l'invito di nomina dell'arbitro è tenuta a sua volta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione a nominare il proprio arbitro negli stessi modi indicati al precedente comma. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente della NA, il quale procede alla nomina di tale arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina è comunicata alle parti per posta elettronica. Gli arbitri di parte così nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale. Qualora tale scelta non si verifichi entro tale termine, la parte più diligente può chiedere la nomina del terzo arbitro al Presidente della NA, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti via posta elettronica. Il collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno successivo alla accettazione dell'incarico da parte del presidente del collegio stesso. Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 15.4. Procedura innanzi al collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale può nominare un segretario che assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite la parti o i loro rappresentanti. Il collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno, purchè sia assicurato il rispetto del contraddittorio. È in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie difese ed i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di 10 per le repliche, nonchè a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora ciò sia richiesto anche da una sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte può farsi rappresentare da altra persona, salvo che il collegio arbitrale non ritenga sentirla personalmente. Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle repliche può avvenire anche per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare o esaminare documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica. 15.5 Poteri cautelari ed istruttori del collegio arbitrale. Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. La RA è tenuta ad dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti. Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. La RA è tenuta a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste. 15.6 Decisione del collegio arbitrale. Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base delle presenti regole di naming e delle norme dell'ordinamento italiano. Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la decisione definitiva alle parti, al Presidente e al Comitato Esecutivo della NA, ed alla RA. Le decisioni del collegio arbitrale sono conservate presso la segreteria della NA a disposizione dei membri del comitato arbitrale. La decisione arbitrale è resa pubblico a cura del presidente della NA, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta di una parte, decida il contrario. La decisione del collegio arbitrale è inappellabile. Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte della RA nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa. 15.7 Compenso del collegio arbitrale e spese. Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio può anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa. I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono essere superiori alla metà del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento della decisione. 16. Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato 16.1 Applicabilità della ProceduraI domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell'art. 14 possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla presente Procedura di riassegnazione. La procedura amministrativa è applicabile a tutti i nomi a dominio registrati sotto il ccTLD "it" La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming. 16.3 Procedura, arbitrato e ricorso alla magistratura. La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai requisiti predisposti dalla Naming Authority, denominate "enti conduttori". La scelta dell'ente conduttore cui far svolgere la Procedura spetta a chi contesta il nome a dominio. Le spese per la Procedura sono ad esclusivo carico di chi contesta un nome a dominio. La Procedura non può essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale previsto dall'art. 15 delle regole di naming. Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall' art. 15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue. La Procedura è regolata:
16.5 Controllo sugli enti conduttori Le organizzazioni di cui all'articolo 16.3, I comma, potranno adottare proprie disposizioni di attuazione per meglio definire il procedimento. Le disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con le regole di naming e devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi di comunicazione tra ente conduttore e i propri collegi, nonché la modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno essere approvate dal Comitato esecutivo. L'accertamento dell'esistenza dei requisiti da parte delle organizzazioni che faranno domanda per la conduzione delle Procedure e il controllo sull'operato di tali organizzazioni è demandato al Presidente della NA. Nel caso ripetute violazioni delle norme procedurali o di merito da parte di un ente conduttore, il presidente della NA può esonerarlo dalla conduzione delle procedure. 16.6 Trasferimento del nome a dominio contestato Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato "ricorrente") affermi che:
Se il ricorrente prova che sussistono assieme tutte e tre le condizioni che precedono, il nome a dominio contestato viene trasferito al ricorrente stesso. In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:
16.7 Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede. Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede.
L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate. Nel caso in cui vengano introdotte più procedure nei confronti di un singolo nome a dominio, quelle introdotte successivamente alla prima sono sospese in attesa dell'esito della prima fra esse iniziata. Qualora la prima procedura iniziata si concluda con il trasferimento al ricorrente del nome a dominio contestato, le altre procedure si estinguono. 16.9 Ruolo della Naming Authority La Naming Authority è estranea al merito del procedimento e non è responsabile dell'operato degli enti conduttori che gestiscono le procedure. 16.10 Pubblicazione delle decisioni L'elenco delle procedure in corso e le decisioni sulle procedure sono rese pubbliche sul web della Naming Authority e sul web dell'ente conduttore cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso in cui detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte. 16.11 Attuazione della decisione Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del nome a dominio contestato, la sua decisione sarà eseguita dalla Registration Authority, a meno che essa non riceva, entro 15 giorni dal momento in cui ha ricevuto la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato. In questa ipotesi si applicano le norme di cui agli artt. 14.5 e 14.6. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere suffragata entro 10 giorni dalla produzione di fotocopia della copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio. Se quanto sopra non viene prodotto entro 10 giorni dalla comunicazione, o se risulta che il giudizio è stato iniziato in data successiva al termine di cui al primo comma, la RA procede alla riassegnazione del nome a dominio. Nel caso in cui il procedimento giudiziario o l'arbitrato promosso dal resistente si estinguano, su istanza del ricorrente la Registration Authority da esecuzione alla decisione del collegio. Il costo della procedura non può essere inferiore a 400 euro (più IVA ove applicabile). Di tale costo, il 5% sarà di competenza della NA, quale rimborso forfettario delle spese di esecuzione delle decisioni. 17. Requisiti degli enti conduttori delle Procedure 17.1 Requisiti soggettiviLe Procedure possono essere condotte da persone giuridiche pubbliche o private, o da studi professionali, costituite nell'Unione europea. 17.2 Presentazione delle domande Le domande per essere ammessi a condurre le Procedure devono essere inviate al Presidente della Naming Authority, che decide entro 20 giorni dalla presentazione delle domande. La domanda deve contenere:
Nella propria domanda l'ente conduttore deve dichiarare;
Alla propria domanda l'aspirante ente conduttore deve allegare:
Al momento della presentazione della domanda, l'ente conduttore deve rendere accessibile al presidente della NA l'URL in cui sono pubblicate le indicazioni contenute nella domanda e gli allegati di cui ai punti a) e b) del precedente comma del presente articolo. 17.3 Accettazione della domanda Il Presidente della Naming Authority accetta le domande ed abilita gli enti conduttori le cui domande siano conformi a quanto previsto nell' art. 17.2, e le cui eventuali norme di attuazione non siano in contrasto con le regole di naming. La eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e non preclude la presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso ente. In mancanza di decisione negativa entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, questa si considera accettata. 17.4 Abilitazione alla conduzione delle procedure L'accettazione della domanda abilita l'ente richiedente alla conduzione delle procedure. L'inizio della sua attività come ente conduttore è subordinato all'apertura alla pubblica visibilità all'URL di cui all'art. 17.2, ultimo comma delle indicazioni contenute nella domanda e degli allegati di cui all'art. 17.2, IV comma, punti a) e b) L'abilitazione alla conduzione delle procedure amministrative è revocata dal Presidente della Naming Authority nel caso in cui:
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